Regolamento disciplinare

Inserito da dirigente il Gio, 16/02/2006 - 22:25 ::

Regolamento disciplinare

Premessa

Le norme del presente Regolamento si rifanno, anche per quanto di seguito non espressamente riportato, allo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/98) e ne recepiscono il criterio generale per cui “ la scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica…( dove ) ognuno,

con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio…” Alla lettura e alla discussione del presente Regolamento sono dedicati dei periodi di lezione, nei primi giorni dell’anno scolastico, ed esso è a disposizione di quanti, genitori e studenti, ne facciano formale richiesta.

Art. 1 ( DIRITTI )

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; può chiedere di esprimere la sua opinione in materia di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della vita scolastica, di criteri di valutazione, di scelta dei libri di testo e del materiale didattico; ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il proprio rendimento.

Lo studente ha diritto alla libertà di apprendimento ed esercita autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare la salubrità e la sicurezza degli ambienti.

Le assemblee studentesche, generali e parziali, si svolgono secondo le norme previste dagli artt. 12, 13, 14 del D.L.vo 297/94 e la nota ministeriale, n. 4733/A3 del 26 novembre 2003.

Il monte-ore annuale per le assemblee generali d’istituto (40 ore) può essere programmato con criterio di flessibilità (cioè non mensilmente) per l’ approfondimento di tematiche sociali, culturali, artistiche e scientifiche. Una tale utilizzazione del monte-ore deve essere stata approvata dall’Assemblea dei rappresentanti di classe, che è tenuta ad esplicitare le motivazioni della richiesta e a presentare il piano articolato delle attività, anche con la partecipazione dei docenti.

Le riunioni dell’Assemblea dei rappresentanti di classe ( che non possono superare il monte-ore complessivo di 10 ore in ciascun anno scolastico ) si svolgeranno fuori dell’orario di lezione o anche in orario di lezione, su autorizzazione del Dirigente Scolastico, e possono prevedere il coinvolgimento dei docenti.

Gli studenti hanno diritto di affiggere ad un loro albo scolastico avvisi di convocazione o manifesti sotto la responsabilità di almeno uno studente diciottenne, che è tenuto a siglare i documenti affissi.

Il Dirigente scolastico può, tuttavia, disporre che sia tolto dall’albo un documento che egli giudichi incompatibile con le norme del presente regolamento o con le esigenze formative e democratiche della scuola.

Art. 2 ( COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI )

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, usando rispetto e comportamento corretto nei confronti del personale docente e non docente, dei compagni e delle cose - di proprietà collettiva o privata – che si trovano nell’Istituto. Di norma costituisce frequenza non regolare: il ritardo nell'ingresso o l'anticipo nell'uscita, quando diventino abituali, l’assenza collettiva ( l’assenza, cioè, della maggioranza assoluta degli alunni), l’assenza non giustificata entro il secondo giorno consecutivo dal rientro a scuola.

2. Gli studenti devono mantenere un comportamento corretto, sia in classe, sia in occasione delle visite guidate, viaggi di istruzione, scambi culturali, sia durante le attività o manifestazioni che si svolgono all’esterno dell’edificio scolastico.

3. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura. Essi sono chiamati, in particolare, a non arrecare danni al patrimonio scolastico.

4. In via del tutto primaria gli studenti sono chiamati al rispetto delle dotazioni infrastrutturali con le quali vengono in contatto ( arredi scolastici, materiali e supporti didattici ) e a quello delle strutture dell’Istituto. In particolare, i genitori che iscrivono i loro figli all'Istituto di Istruzione Superiore "A. Zoli" di Atri, accettano il principio del risarcimento del danno (anche collettivo in caso di mancata individuazione del responsabile diretto) per azioni di danneggiamento del patrimonio scolastico ai loro figli imputabili. Il principio resta operante anche in caso di figlio maggiorenne. Contemporaneamente, l'accettazione dell'iscrizione vale come preventiva liberatoria dell'Istituto, sotto l'aspetto della responsabilità penale della scuola; per gli aspetti della responsabilità civile legati ad eventi che possano accadere ai ragazzi (infortuni e simili), invece, l'Istituto Scolastico ha sottoscritto una adeguata polizza assicurativa.

Art. 3 ( SANZIONI DISCIPLINARI )

1. Lo studente il cui comportamento configura una mancanza disciplinare riceve, in proporzione alla gravità della mancanza, una delle seguenti sanzioni disciplinari:
ammonizione scritta, censura scritta, allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica.

a) Lo studente riceve la sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta, quando compie mancanze ai suoi doveri scolastici, così come indicati all'art. 2, cc.1-2.
Il Consiglio di classe, in occasione degli scrutini, assegna otto come voto di condotta allo studente che ha ricevuto la sanzione dell'ammonizione scritta nel corso del quadrimestre.

b) Lo studente riceve la sanzione della censura scritta per:
1) aver ricevuto più di tre ammonizioni; 2) aver effettuato più di due assenze collettive; 3) aver impedito il regolare svolgimento dell’attività della scuola; 4) aver violato il Regolamento di Istituto.

Allo studente che ha ricevuto la sanzione della censura scritta nel corso del quadrimestre, il Consiglio di classe, in occasione degli scrutini, assegna sette come voto di condotta.
Il provvedimento della censura scritta viene annotato nel libretto scolastico dello studente.

c) Lo studente riceve la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni nei seguenti casi:
a. per aver commesso infrazioni disciplinari già sanzionate da più di due censure;
b. per offese alla persona e al ruolo professionale del personale della scuola;
c. per comportamenti o atti che offendano la personalità e le convinzioni degli altri studenti;
d. per danni arrecati alla struttura scolastica, agli arredi, alle attrezzature;
e. in presenza di un reato perseguibile d'ufficio o per il quale l'autorità giudiziaria abbia avviato un procedimento penale;
f. quando vi sia un pericolo per l'incolumità delle persone che frequentano la comunità scolastica.
Allo studente che ha ricevuto la sanzione dell'allontanamento temporaneo nel corso del quadrimestre, il Consiglio di classe, in occasione degli scrutini, assegna sei come voto di condotta.

d) Oltre alla sanzione disciplinare l'organismo competente può deliberare la decadenza dello studente dall'esercizio delle funzioni di rappresentante di classe o di istituto che eventualmente ricopre.
Il provvedimento dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica viene annotato nel libretto scolastico dello studente.

Art. 4 ( ORGANI COMPETENTI A DELIBERARE LE SANZIONI DISCIPLINARI )

Gli organi scolastici competenti ad applicare le sanzioni disciplinari sono i seguenti:

a. il docente coordinatore di classe per l'ammonizione scritta relativa al c.1, art. 2;

b. i singoli docenti per l'ammonizione scritta relativa al c. 2, art. 2;

c. il Dirigente Scolastico per la sanzione della censura scritta relativa ai cc. 3- 4, art. 2;

d. il Consiglio di classe allargato ai rappresentanti degli studenti e dei genitori per

l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica.

Gli organi competenti nello stabilire la sanzione devono tenere conto della natura della mancanza, della situazione in cui si è verificata e della storia personale dello studente. L'organo competente ad applicare le punizioni di un dato grado, può sempre infliggere quelle di grado più lieve.

Le sanzioni disciplinari di cui alle lettere a, b, c, art. 3 c. 1, possono essere decise anche per mancanze commesse dallo studente durante le sessioni d'esame. In tale caso esse sono deliberate dalla Commissione d'esame.

Art. 5 ( ORGANO DI GARANZIA )

E’ istituito l’ Organo di Garanzia che esamina i ricorsi contro le sanzioni disciplinari e decide sui conflitti che sorgano in merito all’applicazione del presente regolamento.

Esso è composto da un docente, un genitore, uno studente, un rappresentante del personale ATA indicati dal Consiglio di Istituto. I membri dell’Organo di garanzia che siano parte in causa di un procedimento in discussione, non possono partecipare all’esame del ricorso.

Art. 6 ( Modifiche )

Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte da una o più delle componenti della Scuola, attraverso i rispettivi organi, e approvate dal Consiglio d’Istituto.