Regolamento disciplinare

Art.1 - Comunità scolastica
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante- studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 - Diritti degli studenti
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e dì realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
6. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art. 3 - Doveri degli studenti
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio ed a rispettare gli orari scolastici. Eventuali entrate posticipate o uscite anticipate sono consentite in casi eccezionali documentati o documentabili oppure motivati personalmente dal genitore o dall’esercente la potestà;
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1;
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e dì sicurezza dettate dai regolamenti scolastici;
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 - Mancanze disciplinari
I comportamenti contrari ai doveri di cui all'art. 3 e al Patto di corresponsabilità configurano mancanze disciplinari. In particolare, costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:
1. mancata ottemperanza ai doveri scolastici: ritardi, mancanza del materiale didattico occorrente – non rispetto delle consegne a casa o a scuola (sanzioni da lett.a- lett.e);
2. disturbo delle attività didattiche (sanzioni da lett.a – lett.f);
3. linguaggio irriguardoso e offensivo verso gli altri, offesa alla morale alle religioni, alle istituzioni (sanzioni da lett.e- lett.f);
4. danni o locali, arredi, attrezzature, manomissioni di documenti scolastici (sanzioni da lett.e- lett.f e riparazione o risarcimento del anno);
5. uso di cellulari o altri dispositivi elettronici a scuola il cui utilizzo è vietato (sanzioni da lett.e – lett.f con sequestro dello strumento elettronico, privo di skill-card, e consegna dello stesso alla famiglia);
6. violazioni della privacy con utilizzo degli strumenti elettronici (sanzioni da lett.g – lett.h);
7. violenze psicologiche, prevaricazioni verso gli altri (sanzioni da lett.g- lett h);
8. violenze fisiche verso gli altri (sanzioni da lett g- lett.h);
9. reati e compromissione dell'incolumità delle persone (sanzioni da lett.g – lett.h).

Art. 5 - Sanzioni
a) richiamo verbale;
b) consegna da svolgere in classe;
c) consegna da svolgere a casa;
d) invito alla riflessione guidata sotto assistenza di un docente;
e) ammonizione scritta sul registro di classe;
f) allontanamento dalla scuola fino a 5 giorni, con eventuale possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica;
g) allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni con eventuale possibilità di convertire la sanzione in attività favore della comunità scolastica ;
h) allontanamento dalla scuola oltre i quindici giorni;
i) esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato;
I provvedimenti di sospensione dalle lezioni comportano l’esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola: visite guidate, viaggi d’istruzione, stage, scambi, ecc.

Art. 6 - Organi competenti ad infliggere la sanzione
1. Il singolo docente e il dirigente scolastico possono irrogare le sanzioni che non comportano l’allontanamento dalla scuola.
2. Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni di allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni.
3. II Consiglio d’Istituto può irrogare le sanzioni di allontanamento dalla scuola oltre 15 giorni, di esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all’Esame di Stato.

Art. 7 - Procedimento disciplinare
Il procedimento disciplinare di allontanamento dalla scuola è assoggettato alle regole generali sull’azione amministrativa per cui le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione dì un procedimento articolato come segue: contestazione dei fatti da parte del docente o del dirigente scolastico; esercizio del diritto di difesa da parte dello studente; decisione.
1. Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.
2. Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola e il pagamento del danno, lo studente può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori.
3. Può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con attività in favore della comunità scolastica.
4. In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione ai genitori, a cura dei Dirigente Scolastico.

Art. 8 - Organo di Garanzia e impugnazioni
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni.
2. Dell'Organo di garanzia fanno parte: un docente designato dal consiglio di istituto, un rappresentante eletto dagli studenti e un rappresentante eletto dai genitori. È presieduto dal Dirigente Scolastico. Dura in carica tre anni.
3. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento e dello Statuto del¬le studentesse e degli studenti.
4. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente Regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.