Liceo Scientifico (art.10, co. c)

Settimana corta, dal lunedì al venerdì!!!

Gli alunni che si iscriveranno al Liceo Scientifico (art. 10, comma c, del Regolamento riordino dei Licei) che hanno conseguito la media di 7,5 nel primo trimestre o quadrimestre della terza media, riceveranno una borsa di studio pari al costo dell'abbonamento dell'autobus (per tutti) e dei libri di testo (per i soli residenti nella Provincia di Teramo).

Oltre al Liceo Scientifico tradizionale, la scuola attiverà uno Scientifico ai sensi dell'articolo sopra specificato e sotto riportato, con meno ore di Latino, con più ore di laboratori e con approfondimenti in materie d'obbligo.


Discipline del piano di studi Prove Ore settimanali Totale ore
Lingua e letteratura italiana SO 4 4 4 4 4 660
Approfondimenti in una disciplina obbligatoria O 1 1 1 99
Lingua e cultura latina SO 2 2 2 2 2 330
Lingua straniera SO 3 3 3 3 3 495
Storia e geografia O 4 4 264
Storia O 2 2 2 198
Filosofia O 3 3 3 307
Matematica SO 4 4 3 3 3 561
Informatica PO 1 1 1 1 1 165
Fisica O 3 3 3 297
Laboratorio di Fisica Chimica O 2 2 132
Scienze della terra O 2 2 132
Biologia O 1 1 2 132
Chimica O 2 2 1 165
Disegno e Storia dell'Arte O 2 2 2 2 2 330
Scienze motorie e sportive OP 2 2 2 2 2 330
Religione/Attività Alternativa O 1 1 1 1 1 165
Ore settimanali 27 27 30 30 30


Di seguito si riporta l'art. 10, comma c, del Regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei, che permette di apportare modifiche al piano di studi, nel nostro caso, del Liceo Scientifico tradizionale.

"Art. 10 comma c. La quota dei Piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche nell’ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni in coerenza con il Profilo educativo, culturale e professionale di cui all’articolo 3, comma 2, come determinata nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, non può essere superiore al 20% del monte ore complessivo nel primo biennio, non può essere superiore al 30% nel secondo biennio e non può essere superiore al 20% nel quinto anno, salvo restando che l’orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell’arco dei cinque anni e che nell’ultimo anno non può essere soppresso l’insegnamento di alcuna disciplina prevista dal piano degli studi di cui agli allegati B,C, D, E, F, G del presente regolamento."