Regolamento Viaggi di istruzione, Scambi educativi e Visite guidate
Premessa
La scuola riconosce ai viaggi di istruzione, visite guidate e scambi educati una precisa valenza formativa, al pari delle altre attività didattiche integrative e, pertanto, devono essere condivisi e deliberati dal consiglio di classe.
Riferimenti normativi
C.M. n. 291/1992
C.M. n. 623/1996
C.M. n. 358/1996
Note del MIUR del 15/7/02 e del 20/12/02
Codice Civile artt. 2047 e 2048; Legge1 luglio 1980 n. 312, art. 61
Art. 1 Definizione delle tipologie
Viaggi di integrazione culturale: hanno finalità essenzialmente cognitive di aspetti paesaggistici, monumentali, culturali o folcloristici, ovvero di partecipazione a manifestazioni o concorsi.
Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo: sono finalizzati all’acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche di interesse per il settore di istruzione coinvolto.
Vi rientrano le visite alle aziende, unità di produzione, la partecipazione a mostre o altre esibizioni artistiche, le esercitazioni didattiche in mare, i tirocini turistici, ecc.
Viaggi connessi ad attività sportive: comprendono sia i viaggi finalizzati allo svolgimento di specialità sportive tipiche, sia le attività genericamente intese come sport alternativi (escursioni,campeggi,settimane bianche, campi scuola ).
Scambi educativi: sono finalizzati alla crescita personale dei partecipanti attraverso l’ampliamento degli orizzonti culturali e l’educazione alla comprensione internazionale e alla pace.
Visite guidate: si effettuano nell'arco di una giornata o frazioni di essa presso musei, gallerie, monumenti, scavi di antichità, località di interesse storico-artistico, parchi naturali, mostre, ecc.
Art. 2 Commissione dei Viaggi e degli scambi educativi
La Commissione , composta dal D.S. o un suo delegato, dal docente della specifica funzione strumentale e da un Assistente Amministrativo, ha le seguenti competenze: coordina le proposte dei viaggi deliberate dai CC e ne cura le procedure amministrative, nel rispetto delle disposizioni ministeriali vigenti.
Art. 3 Condizioni per lo svolgimento dei viaggi e degli scambi educativi
1. L’obbligo di assicurare la partecipazione di almeno due terzi degli studenti componenti le singole classi coinvolte, mentre gli studenti che non partecipano svolgono regolare attività didattica.
2. I viaggi possono essere effettuati da una o più classi parallele e non dello stesso indirizzo di studi
Art. 4 Durata di effettuazione dei viaggi e scambi educativi
Il periodo massimo complessivo utilizzabile per i viaggi di istruzione (in Italia o all’estero) e visite guidate ( in Italia ) non può essere superiore a sei giorni e si dovranno effettuare entro il 30 aprile.
Il periodo massimo complessivo utilizzabile per gli scambi educativi (all’estero)non può essere superiore a quindici giorni e si dovranno effettuare entro il 30 aprile.
Il programma del viaggio di istruzione, della visita guidata e dello scambio educativo deve prevedere un equilibrato rapporto fra tempi di percorrenza e tempi di soggiorno, evitando di dedicare al percorso una parte eccessiva del periodo programmato.
Art . 5 Docenti accompagnatori
1. Gli accompagnatori, nel numero previsto dal successivo comma, sono nominati dal DS fra i docenti disponibili ad accompagnare gli alunni e appartenenti alla classe che effettua il viaggio e sono tenuti alla vigilanza dei medesimi, come indicato dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.
Per ogni gruppo di 15 studenti dovrà essere individuato un docente e in presenza di studenti diversamente abili, il numero dei docenti è di uno per ogni due studenti.
2. Per ogni viaggio è prevista la figura di un docente responsabile, che svolge i seguenti compiti:
- è il referente degli alunni, i genitori, i docenti e la Segreteria;
- è tenuto alla distribuzione, raccolta e successiva consegna alla segreteria didattica dei moduli per l’autorizzazione al viaggio degli alunni;
- Per i viaggi di istruzione , in particolare, provvede rispettivamente ( sia per l’acconto che per il saldo) al ritiro delle ricevute dei versamenti effettuati singolarmente dagli alunni, consegnandole, in entrambi i casi, in una unica soluzione, alla segreteria didattica;
- si assicura che i partecipanti siano in possesso di tutti i documenti utili per la partecipazione al viaggio;
- riceve in consegna i documenti relativi al viaggio;
- redige la relazione finale controfirmata da tutti i docenti accompagnatori, entro 5 giorni dallo svolgimento del viaggio/visita, da presentare alla Commissione;
- unitamente agli altri docenti accompagnatori è tenuto a consegnare la tabella di rimborso spesa entro 5 giorni dal temine dell’attività alla segreteria contabile.
3. Per particolari motivazioni, vagliate dal D.S., può essere consentita la partecipazione ai viaggi d’istruzione e visite guidate, dei genitori degli allievi, del personale ATA e degli assistenti educativi degli alunni diversamente abili, purché non vi siano oneri di alcun genere per la scuola e non vengano a loro affidati compiti primari di vigilanza sugli allievi.
Art. 6 Comportamenti dello studente
Lo studente, per l’intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, coerentemente con le finalità educativo-formative dell’istituzione scolastica. Al fine di garantire l’altrui e propria incolumità, è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del programma previsto.
E’ severamente vietato a lui, anche se maggiorenne, fare uso di bevande alcoliche e/o sostanze psicotiche.
E’ d’obbligo agli alunni partecipanti ai viaggi di istruzione e visite guidate :
• sui mezzi di trasporto, evitare spostamenti non necessari e rumori eccessivi;
• in albergo muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto all’altrui tranquillità. Eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno saranno addebitati agli studenti assegnatari della camera;
• non allontanarsi dall’albergo su iniziativa personale, sia di giorno che di notte;
• durante gli spostamenti, il gruppo deve mantenersi unito e attenersi alle indicazioni degli accompagnatori;
• la responsabilità degli allievi è personale: pertanto qualunque comportamento difforme determina l’applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità della eventuale mancanza commessa;
• nei casi più gravi, d’intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può essere prevista l’immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili;
• la dichiarazione da parte della famiglia di specifiche situazioni relative allo stato di salute dello studente.
Art. 7 Modalità di istruzione dell’attività
Le attività, della cui organizzazione è garante il DS, sono regolate dalle disposizioni del presente Regolamento e sulla cui base i Consigli di classe elaborano le proposte che costituiranno il Piano dei Viaggi da presentare al Consiglio di Istituto per l’approvazione.
Art. 8 Costi
1. I CC, nel programmare viaggi di istruzione, visite e scambi, valuteranno attentamente il rapporto costi-benefici, tenendo presenti le esigenze delle famiglie per quanto riguarda i costi.
2. Prima della adesione al viaggio, visita guidata, scambio educativo da parte degli alunni, le famiglie saranno informate del programma e del relativo costo.
3. Per i viaggi di istruzione e di scambi educativi, contestualmente all’atto di adesione (che consiste nella sottoscrizione da parte di un familiare della comunicazione organizzativa predisposta dalla scuola), il genitore è tenuto ad effettuare il versamento di una somma, pari al 50% della quota di partecipazione, sul conto corrente bancario dell’istituto. La somma a saldo deve essere versata 10 giorni prima della partenza e sempre sul conto corrente bancario dell’istituto.
Per le visite guidate della durata di un giorno, al genitore è richiesto il versamento dell’intera somma sul conto corrente bancario dell’istituto otto giorni prima della partenza.
4. In caso di successiva rinuncia documentata al viaggio, dietro richiesta di rimborso da parte della famiglia, potrà essere predisposto rimborso dell’importo versato, fatta eccezione per i costi sostenuti e le eventuali penalità attribuite dalla agenzia organizzatrice.
5. Le famiglie di studenti meritevoli che si trovino in disagiate condizioni economiche possono fare al DS richiesta documentata di contributo. Tale richiesta sarà trattata con procedura riservata e, se accolta, porterà all’utilizzo di gratuità messe a disposizione dall’agenzia organizzatrice.
6. I posti gratuiti non utilizzati, per quanto previsto dal precedente comma, saranno messi a disposizione degli alunni.
Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta dell’8 gennaio 2008

